Il Parco informa

In questi giorni sono apparsi sulla stampa locale degli articoli nei quali erano contenute delle prese di posizione di contrarietà alle gare di Orienteering e ai voli di elicottero sul territorio del Parco.

In questi giorni sono apparsi sulla stampa locale degli articoli nei quali erano contenute delle prese di posizione di contrarietà alle gare di Orienteering e ai voli di elicottero sul territorio del Parco.

Preme far presente che l’Ente Parco si è mosso in questi casi secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore ed, in particolare, in riferimento alle previsioni contenute nelle “Norme di attuazione del Piano del Parco” ed a quanto stabilito dalle Leggi provinciali in materia.

Le “Norme di attuazione del Piano del Parco”, affermano che sono ammesse manifestazioni pubbliche sportive all’interno delle zone di riserva guidata e controllata, tranne che nelle aree tipizzate come Riserva Speciale.

Le gare di Orienteering – secondo una delibera della Giunta provinciale dell’ottobre 2009 – rientrano fra i tipi di progetti ed interventi che non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, anche se interessano habitat Natura 2000, prioritari o non prioritari.

Nello specifico della gara in programma in Valle di Fiemme va rilevato, inoltre, come l’area interessata dalla manifestazione è solo parzialmente ricadente nel Parco.

Inoltre si sottolinea come il fulcro della manifestazione insista sulla zona di arrivo nella quale si concentrano oltre a tutti i concorrenti anche il pubblico presente. Tale sito è localizzato fuori Parco.

Si sottolinea inoltre come i circa 900 partecipanti vengano fatti partire su due diverse partenze, una nell’area di Canvere e l’altra nell’area di Costa Mongaia riducendo di fatto a circa 450 persone gli atleti destinati ad una singola partenza.

La manifestazione così come organizzata non sembra poter comportare un disturbo duraturo sulla componente faunistica, in particolare sulla specie gallo cedrone, tenuto anche conto del limitato arco temporale in cui si svolgerà la stessa e considerata la fascia temporale interessata dal transito dei concorrenti.

Suffraga tale tesi anche il periodo stagionale in cui avviene la manifestazione, in considerazione del fatto che la specie gallo cedrone nel periodo tardo estivo è meno sensibile al disturbo antropico, in quanto tale momento non comprende i periodi di svernamento, di canto e di cova.

Inoltre lo stadio di sviluppo dei pulli è tale da permettere agevoli spostamenti all’interno del loro habitat. Si rileva inoltre come dai dati in nostro possesso l’area in questione compresa tra la Riserva del gallo cedrone e il confine occidentale del Parco appare con caratteristiche poco idonee alla specie nel periodo estivo, specialmente per le covate, a causa della tipologia vegetazionale.

L’area al contrario riveste un notevole interesse nel periodo degli amori che tuttavia ricade nei mesi di aprile e maggio.

Condividendo sicuramente la dichiarazione sulla mission dei Parchi in relazione alla conservazione dei beni ambientali, allo stesso tempo si sottolinea come la L.p. n. 11, del 23 maggio 2007, tra gli obiettivi delle aree protette individua anche l’uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione.

Lo spirito con cui si è mosso il Parco, nel rispetto della normativa vigente va proprio in questo senso, non è un caso infatti che l’autorizzazione sia stata rilasciata esclusivamente all’esterno della riserva speciale del gallo cedrone e che le valutazioni sovraesposte abbiano portato al rilascio di tale autorizzazione.

Va anche osservato che dalla esperienza sin ora acquisita in merito a manifestazioni di analoga tipologia realizzate negli anni scorsi, anche con un numero di partecipanti ben superiore, non sono emerse problematiche che facciano presumere un impatto duraturo sugli aspetti ambientali derivanti da tale pratica, se condotta in determinati periodi ed escludendo dalla manifestazione le aree particolarmente sensibili.

Per quanto attiene i voli di elicottero va precisato che le “Norme di attuazione del Piano del Parco”, in particolare all’articolo 33 stabiliscono il divieto di praticare l’attività dell’eliski e atterrare o sorvolare il Parco con aeromobili a motore a quote che possano arrecare disturbo alla fauna ed in ogni caso a quote inferiori a 500 mt dal terreno, salvo che per necessità di soccorso o per il trasporto di materiali; in quest’ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Direttore dell’Ente Parco.

Va precisato che nei casi in cui il sorvolo venga effettuato oltre i 500 metri di quota, tale attività è consentita dalla normativa provinciale in base alla Legge provinciale 12 agosto 1996, numero 5, senza necessità di autorizzazione.

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